Amministrazione trasparente

In questa sezione l’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza pubblica i dati, i documenti e le informazioni relativi all’attività di pubblico interesse svolta, in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In quanto università non statale legalmente riconosciuta, l’Ateneo rientra tra i soggetti indicati all’articolo 2-bis, comma 3, del decreto: la disciplina della trasparenza si applica pertanto, secondo criteri di compatibilità, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività didattica e di ricerca, che costituisce servizio pubblico, e non si estende alle informazioni attinenti all’organizzazione interna. La sezione è di conseguenza articolata secondo gli obblighi previsti dagli articoli 26 e 27 (sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici), 32 (servizi erogati) e 35 (attività e procedimenti) del decreto, ai quali si affiancano le informazioni sui canali di segnalazione previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, e le modalità di esercizio dell’accesso civico.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Attività e procedimenti

Accesso civico

L’Accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare un interesse specifico o motivare la richiesta.

Tale Diritto può essere esercitato anche nei confronti delle Università non statali che soddisfino i criteri previsti dall’art. 2-bis del Decreto Trasparenza (d.lgs 33/2013).

Le modalità di accesso si suddividono in tre categorie:

  • Accesso Civico (accesso civico “semplice”) si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge. L’interessato, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta per omessa o parziale pubblicazione di un documento/informazione/dato all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di UnitelmaSapienza.

La richiesta puo’ essere inviata per posta elettronica al seguente al seguente indirizzo: ufficiolegale@unitelmasapienza.it.

  • Accesso Generalizzato FOIA (Freedom of Information Act) si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza, ai documenti che non siano oggetto di obblighi di pubblicazione imposti dalla legge. L’interessato, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta di accesso al seguente indirizzo: ufficiolegale@unitelmasapienza.it
  • Accesso Documentale si intende l’accesso disciplinato dal capo V della Legge 241/1990. Il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso”.
    In tali casi la richiesta sarà presentata all’Ufficio che ha la gestione del procedimento.

Entro 30 giorni dalla data di invio della richiesta di accesso di cui ai casi elencati, l’Ateneo puo’ autorizzare l’accesso inviando la documentazione al richiedente oppure rifiutare la richiesta dandone una adeguata motivazione.

In caso di rifiuto alla richiesta di accesso o mancato riscontro entro 30 giorni, l’interessato puo’ far ricorso al potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990, inviando una istanza con la quale motiva l’illegittimità del diniego, al Direttore Generale al seguente indirizzo: segreteria@unitelmasapienza.it.

Il Direttore Generale dovrà dare riscontro alla richiesta di riesame entro ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato.

Il termine di 30 giorni è sospeso nell’ ipotesi in cui la richiesta crei potenzialmente danno ad altri soggetti, definiti “controinteressati”.
In questo caso, il Responsabile del procedimento deve comunicare la richiesta di accesso a tali soggetti, i quali avranno dieci giorni per opporsi.
Il termine di 30 giorni, quindi, resta sospeso e inizia a decorrere dopo che è trascorso il periodo concesso ai controinteressati per l’opposizione.

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